A seguito dell’entrata in vigore della Legge n. 119 del 31.07.2017 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, recante Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, le vaccinazioni obbligatorie per i minori di età compresa tra zero e sedici anni e per i minori stranieri non accompagnati sono di seguito indicate:
Non sono obbligatorie ma sono “fortemente raccomandate” le vaccinazioni:
per le quali è prevista l’offerta attiva e gratuita, in base alle specifiche indicazioni del calendario vaccinale nazionale relativo a ciascuna coorte di nascita.
Sono esonerati dall’obbligo di vaccinazione:
Sintesi adempimenti per iscrizioni 2019/20
La presentazione del certificato con l'avvenuta vaccinazione o in sostituzione l'autocertificazione, non verrà più richiesta come requisito essenziale di accesso, quindi all’atto dell’iscrizione, in quanto dall’anno scolastico 2019-2020 nella scuola dell’infanzia e nei servizi educativi per l’infanzia, verranno messe in atto (già utilizzate nell’a.s.2018/19 per le Regioni che avevano l’anagrafe vaccinale) le procedure richiamate dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 recante “Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale, di malattie infettive e di controversie relative alla somministrazione di farmaci”; in particolare l’art. 3 bis – c.1, dispone:
1. “A decorrere dall’anno scolastico 2019/2020 i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione ed i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, sono tenuti a trasmettere alle aziende sanitarie locali territorialmente competenti, entro il 10 marzo, l’elenco degli iscritti per l’anno scolastico 2019/2020”
2. “Le aziende sanitarie locali territorialmente competenti provvedono a restituire, entro il 10 giugno, gli elenchi di cui al comma 1, completandoli con l’indicazione dei soggetti che risultano non in regola con gli obblighi vaccinali, che non ricadono nelle condizioni di esonero, omissione o differimento delle vaccinazioni in relazione a quanto previsto dall’articolo 1, commi 2 e 3, e che non abbiano presentato formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale competente”.
3. “Nei 10 giorni successivi all’acquisizione degli elenchi di cui al comma 2, i dirigenti delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia, invitano i genitori esercenti la responsabilità genitoriale, i tutori o i soggetti affidatari dei minori indicati nei suddetti elenchi a depositare, entro il 10 luglio, la documentazione comprovante l’effettuazione delle vaccinazioni ovvero l’esonero, l’omissione o il differimento delle stesse o la presentazione della formale richiesta di vaccinazione all’azienda sanitaria locale territorialmente competente”.
4. “Entro il 20 luglio i dirigenti scolastici delle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e i responsabili dei servizi educativi per l’infanzia trasmettono la documentazione di cui al comma 3 pervenuta, ovvero ne comunicano l’eventuale mancato deposito, alla azienda sanitaria locale che provvede agli adempimenti di competenza”.
5. “Per i servizi educativi per l’infanzia e le scuole dell’infanzia, la mancata presentazione della documentazione di cui al comma 3 nei termini previsti comporta la decadenza dall’iscrizione”.